REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE ( Regolamento (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

CAPITOLO I.

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla tutela delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche,

in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non può essere

limitata o vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali.

Articolo 2

Campo di applicazione del materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali effettuato

interamente o parzialmente mediante trattamento automatizzato e al trattamento non

automatizzato di dati personali contenuti o destinati all'archiviazione.

2. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali:

a) svolte nell'esercizio di attività non soggette all'applicazione del diritto dell'Unione:

b) svolte dagli Stati membri nell'esercizio delle attività contemplate dal capo 2 del titolo

V del TUE;

c) Svolti da una persona fisica nell'esercizio di attività esclusivamente personali o

domestiche;

d) Svolti dalle autorità competenti per la prevenzione, l'indagine, l'individuazione e il

perseguimento dei reati

sanzioni penali, tra cui la salvaguardia e la prevenzione delle minacce alla sicurezza

pubblica.

3. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte

delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione. Il regolamento (CE)

n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili al trattamento sono adattati a i

principi e le norme del presente regolamento conformemente all'articolo 98.

4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in

particolare delle norme sulla responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione,

di cui agli articoli 12 e 13. a 15 anni? dello stesso.

Articolo 3

Ambito territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato

nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un

responsabile del trattamento ubicato nel territorio dell'Unione, indipendentemente dal

fatto che il trattamento avvenga all'interno o all'esterno dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati

residenti nel territorio dell'Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un

responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento

riguardano:

a) la fornitura di beni o la prestazione di servizi a tali interessati nell'Unione,

indipendentemente dal fatto che sia richiesto o meno un pagamento agli interessati;

b) monitorare la loro condotta, purché tale condotta abbia luogo all'interno dell'Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un

titolare del trattamento non stabilito nell'Unione, ma in un luogo in cui si applica il

diritto di uno Stato membro in base al diritto internazionale pubblico.

Articolo 4

Definizione

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) «dati personali»: informazioni relative a una persona fisica identificata o

identificabile («interessato»); una persona fisica identificabile è considerata

identificabile, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un

identificativo elettronico o a uno o più elementi specifici dell'identificativo. identità

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di detta persona

fisica;

Quali dati raccogliamo | Come li raccogliamo | Scopo della raccolta dei dati

O. Raccogliamo due tipi di informazioni sugli utenti: i dati che gli utenti forniscono

tramite la registrazione volontaria sul nostro sito e le informazioni di tracciamento

ricavate principalmente dalle visualizzazioni delle pagine sul nostro sito. Queste

informazioni ci aiutano ad adattare meglio i nostri contenuti alle esigenze dei clienti e a

comprendere meglio il nostro pubblico dal punto di vista demografico. Sebbene

monitoriamo i modelli di traffico degli utenti sul nostro sito, non mettiamo in

correlazione queste informazioni con i dati sui singoli utenti. Sebbene monitoriamo i

termini di ricerca che gli utenti inseriscono nel nostro motore di ricerca, tale

monitoraggio non è mai associato ai singoli utenti.

B. Richiediamo queste informazioni per comprendere le esigenze dei nostri clienti e

fornire loro un servizio migliore, e in particolare per i seguenti motivi:

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altre informazioni che riteniamo possano interessarti.

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inviarti informazioni promozionali su terze parti che potrebbero interessarci, se ci

comunichi la tua volontà in tal senso.

Se ritieni che le informazioni in nostro possesso su di te siano errate o incomplete, ti

preghiamo di scriverci o inviarci un'e-mail il prima possibile. Correggeremo

immediatamente qualsiasi informazione errata riscontrata.

Se in precedenza hai acconsentito all'utilizzo dei tuoi dati personali per scopi di

marketing diretto, puoi cambiare idea in qualsiasi momento scrivendoci o inviandoci

un'e-mail all'indirizzo: dpo@Winehouseportugal.com

2. «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la trasmissione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati stessi. consultazione, uso,

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a

disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione;

Come trattiamo i dati | Dove sono conservati |

Raccogliamo dati personali dei clienti, trattandoli in forma anonima e non

comunichiamo dati personali ad alcuna azienda al di fuori di Wine House Portugal.

Per l'email marketing collaboriamo con SendingBlue; su questa piattaforma vengono

archiviati solo gli indirizzi e-mail dei clienti, tutti gli altri dati, nomi, indirizzi, contatti e,

se applicabile, dati bancari si trovano sul nostro server europeo.

3. «limitazione del trattamento»: l'apposizione di un contrassegno sui dati personali

conservati al fine di limitarne il trattamento in futuro;

Periodo dati salvato

In qualsiasi momento, il cliente può registrare, organizzare i propri dati, adattare o

modificare i propri dati, richiederne il recupero, consultarli, utilizzarli e/o copiarli,

cancellarli o distruggerli. i tuoi dati.

I dati del cliente vengono conservati per 3 anni dall'ultima interazione con il sito web,

ma in qualsiasi momento il cliente può richiedere la cancellazione del proprio account.

(4) Per «profilazione» si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati

personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali

relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti

il suo rendimento professionale, salute, preferenze personali, interessi, affidabilità,

comportamento, posizione geografica o viaggi;

(5) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi

non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di

informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate

separatamente e siano soggette a misure tecniche e organizzative. misure volte a

garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a una persona fisica

identificata o identificabile;

(6) «file»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri

determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato,

decentralizzato o funzionalmente o geograficamente distribuito;

(7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia

o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi

del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono

determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i

criteri specifici per la sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o

degli Stati membri;

DPO - Responsabile della protezione dei dati

Ci impegniamo a garantire la sicurezza delle tue informazioni. Per impedire l'accesso o

la divulgazione non autorizzati, abbiamo messo in atto idonee procedure fisiche,

elettroniche e gestionali per salvaguardare e proteggere le informazioni che

raccogliamo.

La nostra azienda dispone di un Responsabile della protezione dei dati, che garantisce

la sicurezza dei dati personali.

Se desideri contattare questa persona per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza

dei dati personali, ti preghiamo di contattarla all'indirizzo

dpo@winehouseportugal.com.

(8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica,

l'agenzia o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del

trattamento;

9. "destinatario" significa la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che riceve comunicazioni di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali

nell'ambito di indagini specifiche conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati

membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali

autorità pubbliche deve rispettare le norme sulla protezione dei dati applicabili alle

finalità del trattamento;

(10) «terza parte» significa una persona fisica

Non venderemo, distribuiremo o affitteremo

o una persona giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un organismo diverso

dall'interessato, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento e dalle

persone sottoposte direttamente alla diretta supervisione del responsabile del

trattamento, sono autorizzate a trattare i dati personali;

(11) «consenso» dell’interessato: l’espressione di volontà libera, specifica, informata

ed esplicita dell’interessato, con la quale lo stesso accetta, mediante dichiarazione o

azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano trattati o lei

viene trattata;

(12) «diffusione di dati personali»: la violazione della sicurezza risultante dalla

distruzione accidentale o illecita, dalla distruzione non autorizzata, dalla perdita,

dall'alterazione, dalla divulgazione o dall'accesso ai dati personali trasmessi,

conservati o da altra elaborazione;

(13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o

acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o

sulla salute di detta persona fisica e che risultano, in particolare, dall'analisi di un

campione biologico di la persona in questione. causa;

(14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico

relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica

che consentono o confermano l'identificazione univoca di detta persona fisica, in

particolare i dati relativi al volto o alle impronte digitali;

(15) «dati sanitari»: i dati personali relativi alla salute fisica o mentale di una persona

fisica, compresa la prestazione di servizi sanitari, che rivelano informazioni relative alla

sua salute;

(16) '

a) per quanto riguarda un responsabile del trattamento di stabilimenti situati in più di

uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale all'interno dell'Unione,

a meno che le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali non

siano prese in un altro stabilimento dello Stato membro; Stato; responsabile della

gestione dell'Unione e che l'istituto ha il potere di attuare tali decisioni, nel qual caso

l'istituto che ha preso tali decisioni è l'istituto principale;

b) nel caso di un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato

membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile

del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del

responsabile del trattamento nell'Unione dove le principali attività di trattamento sono

svolte nell'ambito delle attività dello stabilimento del subappaltatore, nella misura in

cui è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

(17) «rappresentante»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, per

iscritto, è rappresentata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento

conformemente all’articolo 27, in relazione ai rispettivi obblighi derivanti dal presente

regolamento. presente regolamento ;

(18) «comprendere»: una persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla sua

forma giuridica, esercita un'attività economica, comprese le imprese o associazioni

che esercitano regolarmente un'attività economica;

André Carvalho

(19) «gruppo societario»: un gruppo costituito dalla società madre e dalle società

controllate;

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(20) «norme vincolanti d’impresa»: le norme interne per la protezione dei dati personali

applicate da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento stabilito

nel territorio di uno Stato membro per i trasferimenti o insiemi di trasferimenti di dati

personali a un titolare del trattamento o a un responsabile del trattamento in uno Stato

membro. o più paesi terzi, in un gruppo di imprese o in un gruppo di imprese che

svolgono un'attività economica comune;

(21) «autorità fiscale»: un’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro

conformemente all’articolo 51;

(22) «autorità di controllo interessata»: l'autorità di controllo interessata dal

trattamento dei dati personali, in base:

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito nel territorio

dello Stato membro di tale autorità di controllo;

b) gli interessati residenti nello Stato membro di tale autorità di controllo siano

sostanzialmente influenzati o possano essere verosimilmente influenzati dal

trattamento dei dati; O

c) è stato proposto reclamo a tale autorità di controllo;

(23) trattamento transfrontaliero'

a) il trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attività di stabilimenti in

più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o di un responsabile del

trattamento nell'Unione, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento

siano stabiliti in più di uno Stato membro; Membro - Membro; O

b) il trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico

stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento ma che

incide sostanzialmente o è probabile che incida in modo sostanziale su interessati in

più di uno Stato membro;

(24) «obiezione pertinente e fondata»: un’obiezione a un progetto di decisione che mira

a stabilire se vi è una violazione del presente regolamento o se l'azione proposta

relativa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento è conforme al

presente regolamento, dimostrando chiaramente la gravità dei rischi posti dal progetto

di decisione sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati e, se del caso,

applicabile, la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

(25) «servizi della società dell’informazione»: un servizio definito al paragrafo 1. 1,

comma b) dell'articolo 1? Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio

(1);

(26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto

internazionale pubblico da essa amministrati, o un altro organismo istituito da un

accordo concluso tra due o più paesi o sulla base di tale accordo.

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CAPITOLO II

Principi

Articolo 5

Principi relativi al trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono:

a) l’oggetto di un trattamento equo, giusto e trasparente dell’interessato (“leggibilità,

correttezza e trasparenza”);

b) sono stati raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non possono essere

trattati in modo incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento a fini di

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non

è considerato incompatibile con le finalità originarie conformemente al paragrafo 1. 1

dell'articolo 89? ('limitazione dello scopo');

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali

sono trattati ('minimizzazione dei dati');

d) Accurati e aggiornati ogniqualvolta necessario; devono essere adottate tutte le

misure appropriate per garantire che i dati

tenendo conto delle finalità per le quali sono trattati, cancellati o rettificati senza

indugio (“esattezza”); 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/35 (1)

Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che

prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni e delle norme

tecniche sui servizi della società dell'informazione (GU L 241, pag. 1), 17.9.2015, pag.

1).

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per il

periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati

personali possono essere conservati per periodi più lunghi, a condizione che siano

trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca

scientifica o storica oppure a fini statistici conformemente al paragrafo 1. Articolo

89(1), fatta salva l'applicazione delle misure tecniche e organizzative adeguate

richieste dal presente regolamento per salvaguardare i diritti e le libertà;

f) trattati in maniera da garantirne la sicurezza, compresa la protezione, mediante

misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e

dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

2. La persona incaricata del controllo è responsabile del rispetto del paragrafo 1 e deve

essere in grado di dimostrarlo (responsabilità).

Articolo 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento sarà consentito solo se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

a) l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei dati

i tuoi dati personali per una o più finalità specifiche;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il

titolare del trattamento;

d) Il trattamento è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di

un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà

fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in

particolare quando l'interessato è un minore. Il primo comma, lettera f), non si applica

al trattamento dei dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro

compiti con mezzi elettronici.

2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più specifiche al fine di

adattare l'applicazione delle norme del presente regolamento per quanto riguarda il

trattamento dei dati relativi alla conformità al paragrafo 1, lettere c) ed e). requisiti

specifici per il trattamento e altre misure per garantire la liceità e la correttezza del

trattamento, anche per altre situazioni specifiche di trattamento conformemente al

capo IX.

3. La base giuridica del trattamento di cui ai punti c) ed e) del paragrafo 1 è:

a) dal diritto dell'Unione; O

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata su tale base giuridica o, per quanto riguarda il

trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), deve essere necessario per l'esecuzione di

un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri. conferito al

controllore. investito. Tale base giuridica può prevedere disposizioni specifiche per

adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, in particolare: le

condizioni generali di liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le

tipologie di dati trattati; gli interessati; i soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati e per quali finalità; i limiti entro cui devono essere rispettate le finalità del

trattamento; condizioni di conservazione; e le operazioni e le procedure di trattamento,

comprese le misure volte a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, tali

misure. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri deve perseguire un obiettivo di

interesse pubblico ed essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito.

4. Qualora il trattamento per finalità diverse da quelle per cui i dati personali sono stati

raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su disposizioni del diritto

dell'Unione o degli Stati membri che costituiscono una misura necessaria e

proporzionata, l'autorità competente deve garantire che il trattamento per finalità

diverse da quelle per cui i dati personali sono stati raccolti sia conforme alle

disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che alle disposizioni del diritto

dell'Unione o degli Stati membri che costituiscono una misura necessaria e

proporzionata. altre finalità siano compatibili con lo scopo per cui i dati personali sono

stati originariamente raccolti, si terrà conto in particolare:

a) qualsiasi collegamento tra la finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e la

finalità dell'ulteriore trattamento;

b) il contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla

relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) la natura dei dati personali, in particolare se sono trattate categorie particolari di dati

personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se sono trattati dati personali relativi a

condanne penali e reati ai sensi dell'articolo 10;

d) le possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento per gli interessati;

(e) l'esistenza di adeguate misure di sicurezza, quali la crittografia o la

pseudonimizzazione.

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